IL TIROCINIO O STAGE
CARATTERISTICHE
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro per cui non sono dovuti né retribuzione,
né contributi; l’unico onere per l’azienda è quello dell’apertura della posizione INAIL e dell’assicurazione
responsabilità civile verso terzi a favore del tirocinante nei casi previsti dalla normativa (DM 142/98, art. 3,
comma 2).
Il datore di lavoro alla fine o durante lo svolgimento del tirocinio può assumere il tirocinante
utilizzando diverse forme di agevolazioni contrattuali (es. apprendistato, ecc)
IL TIROCINANTE
Possono essere soggetti di tirocinio solo coloro che abbiano assolto l‘obbligo scolastico.
Sono gli studenti di scuola secondaria, di università e dei centri di formazione professionale, nonché i disoccupati e gli inoccupati.
DURATA DEL TIROCINIO
- 4 mesi per studenti della scuola secondaria;
- 6 mesi per disoccupati o inoccupati compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità
- 6 mesi per allievi di Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea
- 12 mesi per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari
ENTI PROMOTORI
- Università;
- Provveditorati agli studi;
- Scuole statali;
- Scuole private parificate;
- Centri di formazione e/o orientamento pubblici o convenzionati;
- Comunità terapeutiche e Cooperative sociali;
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili;
- Agenzie regionali per l’impiego;
- Direzioni provinciali del lavoro;
- Istituzioni formative private, senza fini di lucro autorizzate dalla Regione<
PROGETTO FORMATIVO
I soggetti promotori elaborano il progetto formativo e di orientamento che deve contenere le modalità di attuazione dello stage e collocare l’esperienza del tirocinio all’interno del percorso formativo dello stagista.
I rapporti tra tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite convenzioni che descrivono gli aspetti fondamentali del tirocinio.
Deve essere individuato dai soggetti
promotori e dalle aziende. Il ruolo del tutor è quello del responsabile
didattico-organizzativo delle attvità e i soggetti che ospitano gli
stagisti indicano il responsabile aziendale per l’inserimento del
tirocinante nell’attività formativo-professionale
A CHI RIVOLGERSI
Gli aspiranti tirocinanti e le aziende interessate possono rivolgersi al Centro per l’impiego per compilare una scheda di adesione al servizio. Gli aspiranti tirocinanti al momento della compilazione della scheda di adesione, possono allegare il proprio curriculum vitae aggiornato.
TUTOR
Deve essere individuato dai soggetti
promotori e dalle aziende.
Il ruolo del tutor è quello del responsabile
didattico-organizzativo delle attività e i soggetti che ospitano gli
stagisti indicano il responsabile aziendale per l’inserimento del
tirocinante nell’attività formativo-professionale
N. TIROCINANTI
- N. 1 tirocinante se gli addetti dell’impresa non sono più di 5;
- N. 2 tirocinanti contemporaneamente se il numero degli addetti a tempo indeterminato è tra i 6 e i 19;
- Un 10% di tirocinanti se i dipendenti sono più di 20
LEGGE TREU 196/97
Articolo 18
Tirocini formativi e di orientamento
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Decreto Ministro del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998
Regolamento di attuazione dell'art. 18 della Legge 196/97
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto con
il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1, lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nellambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto lobbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 18592. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione allattività dellazienda, nei limiti di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art. 2
Modalità di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:a) agenzie per limpiego istituite ai sensi degli artt. 24e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per limpiego di cui allart. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici:
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nellambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dellart. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali , ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.
Art. 3
Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dellazienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. Le regio ni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui allart. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico lonere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dellassicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Art. 4
Tutorato e modalità esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dellinserimento dei tirocinanti cui fare riferimento .2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui allart. 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento
3. Lesperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e lassociazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.
Art. 5
Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.Art. 6
Valore dei corsi
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dellerogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire lincontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7
Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dellart. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con lesclusione dei soggetti individuati al successivo punto f):
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.
Art. 8
Estensibilità ai cittadini stranieri
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, che nellambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dellinterno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro delluniversità e della ricerca scientifica e tecnologica.Art. 9
Procedure di rimborso
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi allattuazione dei progetti di tirocinio previsti dallart. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e lalloggio del giovane.
Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nellambito del Fondo di cui allart. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dellrt. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate allart. 2, comma 1, punto a) del presente decreto;
c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati alloccupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti allinterno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10
Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dellart. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dellart. 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché lart. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
CIRCOLARI
Ministero del Lavoro
- Direzione generale impiego
- Circolare 15 luglio 1998 n. 92.
- OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento.
D.M. 142 del 25/3/98.
Sulla G.U. del 12/5/98, serie generale n. 108 e' stato pubblicato il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Le nuove disposizioni, che si inquadrano nelle misure predisposte dal Governo per promuovere l'occupazione e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro anche mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzano gli impegni assunti dal Governo nei confronti delle parti sociali in occasione dell'Accordo per il lavoro (settembre '96). Esse definiscono in particolare: modalita' di attivazione dei tirocini medesimi, garanzie assicurative, tutorato e modalita' esecutive, lo schema tipo delle convenzioni, il valore dei corsi eventualmente realizzati, la loro durata, l'estensibilita' ai cittadini stranieri.
Per quanto riguarda, invece, le procedure di rimborso (art. 9), si rinvia a un decreto successivo del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, in cui si terra' conto dei limiti finanziari preordinati allo scopo, a valere sul Fondo per l'occupazione presso lo scrivente Ministero.
Preliminarmente va ribadito che i rapporti instaurati tra i datori di lavoro privati e pubblici, da un lato, e i giovani tirocinanti, dall'altro, non costituiscono un rapporto di lavoro (1, co. 2).
E' fatta salva l'efficacia delle convenzioni gia' stipulate ai sensi dell'art. 9 della L. 236/93, commi 14-18.
1. Modalita' di attivazione
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi dai seguenti soggetti, anche associati tra di loro (cfr. art. 2):
1) agenzie regionali per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego e, in questa prima fase di attuazione delle norme relative al decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni in materia di impiego fino al 31/12/98, le direzioni provinciali del lavoro e le direzioni regionali del lavoro;
2) Universita' e istituti di istruzione universitari statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici (MURST, Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per l'autonomia universitaria e degli studenti in grado di fornire i chiarimenti necessari);
3) provveditorati agli studi;
4) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale (Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale dell'Istruzione Professionale in grado di fornire i chiarimenti necessari);
5) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonche' centri operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della L. 24/6/97 n. 196. In particolare, per quanto concerne la corretta individuazione di tali centri i competenti uffici della Regione e della Provincia potranno dare indicazioni circa la natura dei suddetti centri;
6) comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti. Anche in questo caso si raccomanda agli uffici in indirizzo di effettuare gli opportuni accertamenti presso i competenti uffici (regioni o altri uffici);
7) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle sopraindicate, sulla base di un'autorizzazione specifica, ferma restando la possibilita' di revoca da parte della regione.
Il tirocinante e' tenuto a:
svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
rispettare i regolamenti aziendali.
I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti:
a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonche' la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante (anche il soggetto promotore individuera', per parte sua, un tutor del tirocinante).
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilita' civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Tali coperture assicurative devono riguardare anche le attivita' eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento (art. 3).
I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale di questo Ministero competente per territorio in materia di ispezione nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale (art. 5).
L'esperienza del tirocinante puo' svolgersi in piu' settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
Qualora le esperienze si realizzino in una pluralita' di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati (art. 4).
2. Limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti
Per i limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti si rinvia a quanto esplicitato nel decreto medesimo, art. 1, punti a), b) e c), precisando che:
* per il punto a) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5, possono inserire un tirocinante;
* le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19, possono inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;
* per il punto c) le aziende con piu' di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possono inserire tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.
Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unita', tali frazioni si arrotondano all'unita' superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione e' superiore o pari a 1/2.
3. Considerazioni generali
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, predisposta secondo il modello allegato al decreto medesimo, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio (anch'esso allegato al decreto pubblicato in G.U.).
Per quanto attiene alla durata dei tirocini in base a quanto previsto all'art. 7 del decreto medesimo si ha:
a) una durata non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
b) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilita';
c) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attivita' formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
d) una durata non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonche' di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
e) una durata non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del co. 1, art. 4 della L. 381/91, con l'esclusione dei soggetti individuati nel successivo punto f);
f) durata non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Le attività svolte nel corso dei tirocini (art. 6) possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.
La normativa su richiamata (art. 8) si estende ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto dello scrivente Ministero di concerto con le altre amministrazioni interessate.

0776839864