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L'indennità di mobilità


La legge 23 luglio 1991, n. 223 ha introdotto una nuova prestazione, l'indennità di mobilità, che, allo stato attuale, interessa due categorie di lavoratori:
1) beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale straordinaria;

2) licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività (compresi quelli già dipendenti da imprese sottoposte a procedura concorsuale.

REQUISITI


1) Essere titolari di un contratto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine;

2) Anzianità aziendale di almeno 12 mesi;

3) Almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato (compresi i periodi di sospensione del lavoro per ferie, festività e infortuni

TRATTAMENTO


I lavoratori in possesso dei predetti requisiti hanno diritto all'indennità di mobilità, che sostituisce le prestazioni di disoccupazione e le indennità di maternità e malattia.
Su questo trattamento spetta l'assegno per il nucleo familiare e i periodi di godimento dell'indennità sono considerati utili ai fini della pensione.

DURATA


L'indennità spetta:
  • per 12 mesi (nelle aree del Mezzogiorno, come è il nostro caso, per 24 mesi);
  • per 24 mesi (ai lavoratori con più di 40 anni) (nelle aree del Mezzogiorno, come è il nostro caso, per 36 mesi);
  • per 36 mesi (ai lavoratori con più di 50 anni) (nelle aree del Mezzogiorno, come è ilnostro caso, per 48 mesi).

IMPORTO


L'importo dell'indennità di mobilità è pari al trattamento di integrazione salariale per i primi 12 mesi (80% della retribuzione lorda percepita), successivamente viene ridotta del 20%.

IMPORTO ANNO 2006

Gli importi massimi mensili, che si applicano alla misura iniziale dell'indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, per i lavoratori licenziati successivamente al 31 dicembre 2005, sono rispettivamente al lordo e al netto della riduzione istitutita dall'art. 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,54%, i seguenti:
  • euro 830,77 al netto della riduzione euro 784,75;

  • euro 998,50 al netto della riduzione euro 943,18.

    L'importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l'applicazione dei massimali relativi alla seconda cifra indicata è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, in euro 1.797,31