Il Collocamento dei disabili
Documentazione necessaria per l'iscrizione
Introduzione alle norme per il diritto al lavoro dei disabili
Documentazione necessaria per l'iscrizione
- Domanda in carta semplice indirizzata ai Centri per l'impiego;
- Stato di famiglia o autocertificazione;
- Documento attestante la categoria di appartenenza:
INVALIDI CIVILI: Verbale della Commissione Sanitaria Invalidi Civili o Sentenza con grado di invalidità non inferiore al 46%;
INVALIDI PER SERVIZIO: Modello 69/ter rilasciato dalla Direzione Provinciale del Tesoro oppure decreto di concessione di pensione, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria;
INVALIDI DEL LAVORO: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. attestante la natura dell'invalidità e dil grado della riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%;
INVALIDI CIVILI DI GUERRA: Modello 69 rilasciato dalla Direzione Provinciale del Tesoro oppure decreto di concessione di pensione, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria;
SORDOMUTI: Certificato della Commissione Provinciale sanitaria attestante che il soggetto è affetto da sordità dalla nascita o contratta nella prima infanzia;
PERSONE NON VEDENTI: Certificato della Commissione Provinciale sanitaria attestante che il soggetto è affetto da cecità assoluta o residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione.4. Certificato dell'Azienda Sanitaria Locale del Comune di residenza attestante che: "lo stato di invalidità del lavoratore è o meno di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti".
I predetti documenti devono essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata.
I verbali di prima istanza rilasciati dalla Commissione Sanitaria devono essere convalidati, a mezzo di apposita dicitura, dalla Commissione Medica Periferica per le Pensioni di Guerra e Invalidità Civile.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
Di seguito si riporta un sunto essenziale delle nuove norme che sono entrate in vigore il giorno 18 gennaio 2000.
FINALITA'
La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso i servizi di sostegno e di collocamento mirato.
PERSONE DISABILI
- Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (art. 1).
In attesa di una disciplina organica, una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti, pari ad un punto percentuale, è attribuita in favore di:
- orfani e vedovi per causa di lavoro, di guerra o di servizio;
- coniugi e figli di grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati.
ELENCHI E GRADUATORIE
Le persone disabili che risultano disoccupate ed aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal Centro per l'Impiego competente; presso l'Ufficio medesimo è istituita un'unica graduatoria dei disabili disoccupati. L'elenco e la graduatoria sono pubblici.
Le Regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria in base ai criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
SCHEDA DEI DISABILI
Il Centro per l'Impiego annota in una apposita scheda personale:
- le capacità lavorative;
- le abilità;
- le competenze;
- le inclinazioni;
- la natura e il grado della minorazione
SERVIZI PER L'INSERIMENTO DEI LAVORATORI DISABILI
I Centri per l'Impiego provvedono all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, agli esoneri e alle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
QUOTE DI RISERVA
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 nella seguente misura:
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
- 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti (art. 3).
I datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento al Centro per l'Impiego competente, entro 60 giorni dal momento in cui sorge l'obbligo, ovvero attraverso la stipula di convenzioni.
Le richieste sono nominative per:
- le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti;
- il 50% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
- il 60% delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA
Per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti:
- i lavoratori occupati ai sensi della legge n. 68/99, ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo, di lavoro a domicilio,
- i lavoratori all'estero;
- i lavoratori di cui all'art. 18, comma 2.
I Centri per l'Impiego, per favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, possono stipulare con il datore di lavoro tre tipi di convenzione:
- convenzione avente ad oggetto la determinazione di un programma dove vengono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare;
- convenzione di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- convenzione finalizzata all'inserimento lavorativo temporaneo di detenuti disabili;
DISTACCO PRESSO COOPERATIVE SOCIALI O DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI
i Centri per l'Impiego possono stipulare apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili, con i datori di lavoro privati e con le cooperative sociali o con disabili liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.
La convenzione è subordinata alla contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro, all'impiego del disabile presso la cooperativa sociale o il libero professionista, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi.
AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI
Attraverso le convenzioni, ai datori di lavoro, anche non soggetti agli obblighi di legge, può essere concessa:
- la fiscalizzazione totale, per un massimo di 8 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, per ogni lavoratore disabile assunto con invalidità superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla 1^ alla 3^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra ed ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico;
- la fiscalizzazione nella misura del 50%, per un massimo di 5 anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile assunto con invalidità compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla 4^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra;
- il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con invalidità superiore al 50%.

0776839813