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I NOSTRI SERVIZI

PER I LAVORATORI LICENZIATI


Il Centro per l'Impiego di Sora si è sempre caratterizzato per l'assistenza che fornisce ai lavoratori che perdono il lavoro, consapevole di trovarsi di fronte un'utenza particolare, cioè soggetti provati anche nel morale in quanto nella deprecabile condizione di disoccupato.

L'ufficio si preoccupa di verificare se gli utenti che richiedono il proprio servizio possono accedere a qualcuna delle prestazioni che la normativa vigente offre.

Gli impiegati del Centro compilano direttamente tutta la modulistica necessaria per la richiesta dei benefici economici.



LE INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE


L'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione ha lo scopo di corrispondere all'assicurato che versi in stato di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro un'indennità giornaliera per un determinato periodo di tempo (art. 45 R.D.L.- n. 1827/1935). Introdotta nell'ordinamento giuridico con R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2214, all'assicurazione sono soggetti oltre a tutti coloro che rientrano nell'assicurazione generale obbligatoria per le pensioni, anche i lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi di questa assicurazione tranne alcune eccezioni.

Non sono infatti compresi (art. 40 R.D.L. n. 1827/1935) nell'obbligo assicurativo:

1) i dipendenti dello Stato, degli Enti locali e di ogni altra amministrazione pubblica o privata cui sia assicurata stabilità di impiego;

2) il personale artistico teatrale e cinematografico;

3) i lavoratori retribuiti esclusivamente con la partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda (se vi è retribuzione mista sussiste l'obbligo ai sensi dell'art. 8 del R.D.L. n. 2270/1924);

4) gli apprendisti (Le norme sull'apprendistato non contemplano tra gli obblighi assicurativi quello della disoccupazione). L'I.N.P.S. ha deliberato che in caso di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato i periodi di apprendistato sono equiparati ai periodi coperti da contribuzione di disoccupazione;

4) i sacerdoti quando esercitano il loro ministero in modo esclusivo (art. 4 R.D.L. n. 2270/1924).

Le indennità si dividono nelle seguenti categorie:

  1. INDENNITA' ORDINARIA
  2. INDENNITA' ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI (Lavoratori precari)
  3. INDENNITA' SPECIALE EDILE
  4. INDENNITA' PER LAVORATORI RIMPATRIATI
  5. INDENNITA' IN CONVENZIONE CEE
  6. INDENNITA' PER LAVORATORI AGRICOLI

INDENNITA' ORDINARIA

REQUISITI

Per poter avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione è necessario che l'assicurato, rimasto disoccupato involontariamente per mancanza di lavoro (dal 1° gennaio 1999 non viene più erogata l'indennità in caso di dimissioni ad eccezione delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità e della cessazione del rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale derivante da notevoli variazioni delle condizioni di lavoro), faccia valere alla data di inizio della disoccupazione:

1) due anni di anzianità assicurativa (devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo);

2) un anno di contribuzione (per il principio dell'automaticità delle prestazioni non importa se effettivamente versato, purché risulti dovuto) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione;

3) iscrizione nelle liste dei Centri per l'impiego che sono subentrati agli Uffici di Collocamento.

Non rientrano nel computo del biennio e sono quindi considerati come parentesi neutra:

a) i periodi di assenza facoltativa per parto o per affiliazione di bambini fino a sei anni di età;

b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti da convenzioni o accordi internazionali (art. 37 D.P.R. n. 818/57);

c) i periodi di servizio militare non computabile ai fini della contribuzione (cioè quando nei 12 mesi precedenti il servizio militare non si facciano valere almeno 24 contributi settimanali nell'assicurazione contro la disoccupazione) (art. 56, lett. c), R.D.L. n. 1827/1935);

d)i periodi di malattia non accreditabili figurativamente perché eccedenti l'anno;

e) i periodi di trattamento di cassa integrazione per sospensione totale del lavoro (criterio amministrativo di equità adottato dall'I.N.P.S.).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'indennità giornaliera di disoccupazione va presentata al Centro per l'Impiego o direttamente all'I.N.P.S., a pena di decadenza, entro i 68 giorni successivi a quello della data di licenziamento.

Se presentata al Centro per l'Impiego non è necessario allegare alcuna documentazione che attesti la data di iscrizione nelle liste dei lavoratori disoccupati, mentre se presentata direttamente all'I.N.P.S. occorre allegare una fotocopia del Mod. C/1 (attestato d'iscrizione) rilasciato dal Centro per l'Impiego.

La domanda va redatta su apposito modello predisposto dall'I.N.P.S. denominato Mod. Ds. 21. In mancanza di tale modello la domanda può essere presentata anche redigendola su qualsiasi foglio di carta. In questo caso saranno gli uffici competenti ad invitare il disoccupato a completare la domanda fornendogli gli appositi stampati.

Nel caso gli uffici competenti siano chiusi la domanda va spedita per posta con raccomandata AR.

Alla domanda va allegato l'attestato di licenziamento redatto su apposito modulo dal datore di lavoro Mod. Ds.22.

Il datore di lavoro che non rilasci l'attestato, o non fornisca le precisazioni richieste, incorre in sanzioni amministrative previa denuncia del lavoratore interessato alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro.

Altro documento da allegare alla domanda è il Mod. Detrazioni/Irpef necessario per consentire all'I.N.P.S. di calcolare l'ammontare delle detrazioni IRPEF spettanti sull'indennità di disoccupazione.

Nel caso si richieda l'assegno per il nucleo familiare, va allegato anche il Mod. ANF/Dip.

DECORRENZA DELL'INDENNITA'

Lo stato di disoccupazione è indennizzabile a partire dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 73 RD.L. n. 1827/1935) se la domanda viene presentata entro sette giorni dall'inizio della disoccupazione. Se all'assicurato è pagata un'indennità sostitutiva del mancato preavviso, l'indennità è corrisposta a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate.

Se è presentata in data successiva, la decorrenza dell'indennità è fissata al 5° giorno successivo (art. 77 R.D.L. n. 1827/1935) a quello di presentazione della domanda. Comunque l'indennità non può avere decorrenza anteriore a quella di iscrizione nelle liste del Centro per l'impiego.

MISURA DELL'INDENNITA'

L'indennità è pari al 60% della retribuzione media lorda percepita nei tre mesi di effettivo lavoro precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, aumentata della quota degli assegni per il nucleo familiare, se spettante, per le stesse persone e alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori in servizio, per i primi sei mesi di corresponsoine dell'indennità e al 50% per i restanti due mesi in caso di lavoratore con meno di 50 anni di età al momento del licenziamento (art. 1, comma 25, Legge 24 diecembre 2007, n. 247). Nel caso di lavoratore con età superiore a 50 anni al momento del licenziamento, l'indennità è pari al 60% per i primi sei mesi, al 50% per i successivi due mesi ed al 40% per gli ulteriori mesi.

Inoltre nella ricorrenza natalizia vi è la corresponsione (L. 23 dicembre 1949, n. 952) di un assegno speciale pari a 6 giornate per tutti coloro che, anche per un solo giorno, si trovino a percepire l'indennità di disoccupazione nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre.

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'

L'indennità ordinaria di disoccupazione è corrisposta per un periodo massimo di otto mesi, per gli ultracinquantenni il periodo è pari a dodici mesi, nel periodo di un anno solare, per cui non ha diritto all'indennità medesima il disoccupato che, nei 365 giorni immediatamente precedenti, abbia fruito già di otto mesi o dodici mesi di indennità.

ANNO MOBILE

Tale preclusione dura fino al giorno in cui, considerati i 365 giorni precedenti, le giornate già indennizzate non siano ridotte a meno di otto mesi o a meno di dodici mesi.

Ad esempio se un operaio ha già fruito di otto mesi di indennità nel periodo che va dal 1° gennaio 2006 al 30 agosto 2006 e rimane ancora disoccupato nel mese di novembre con diritto all'indennità dal 1° dicembre 2006, non avrà diritto a percepire subito l'indennità di disoccupazione perché nei 365 giorni precedenti (che vanno dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2005) ha già fruito di otto mesi di indennità. Il diritto alla corresponsione dell'indennità sorgerà solo il 2 marzo 2007 perché nei 365 giorni immediatamente precedenti (che vanno dal 2 marzo 2007 al 2 marzo 2006) ha beneficiato di 239 giornate di indennità. Da tale giorno il lavoratore potrà regolarmente percepire di nuovo l'indennità per altri otto mesi. Teoricamente la decorrenza sarebbe fissata al 1° dicembre 2006 ma praticamente è differita al 2 marzo 2007.

CESSAZIONE DELL'INDENNITA'

Il diritto all'indennità cessa nei seguenti casi:

1) quando sia stato raggiunto il periodo massimo indennizzabile di 8 o 12 mesi;

2)quando il disoccupato si sia rioccupato ovvero abbia ripreso l'attività lavorativa precedentemente sospesa e l'occupazione si sia protratta oltre cinque giorni;

3) quando il disoccupato abbia rifiutato l'avviamento in una occupazione adeguata e sia stato radiato per tale motivo dalle liste del collocamento;

4) quando il disoccupato sia chiamato a prestare normale servizio di leva ovvero sia richiamato in servizio militare a tempo indeterminato;

5) quando il disoccupato risulti espatriato per motivi di lavoro o per raggiungere la residenza di altro familiare residente all'estero;

6) quando il disoccupato, successivamente alla concessione della prestazione, abbia iniziato una attività autonoma;

7) quando il disoccupato non risulti più iscritto nelle liste del collocamento;

8) l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il pagamento dell'indennità si sospende nei seguenti casi:

1) per i soli giorni di occupazione qualora il disoccupato si sia rioccupato per un periodo non superiore a 5 giorni consecutivi, esclusi i giorni festivi compresi nel periodo considerato e nei quali non vi è stata prestazione d'opera;

2) per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio;

3) per tutto il periodo di malattia o di ricovero in cui il disoccupato usufruisce di un trattamento economico a carico di un ente previdenziale.

PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

L'indennità è pagata direttamente dall'I.N.P.S. tramite assegno circolare o accreditamento su conto corrente bancario (questa scelta va effettuata al momento della richiesta dell'indennità specificandola sul Mod. Ds. 21).

Prima di procedere al pagamento l'I.N.P.S. invierà a casa del disoccupato il Mod. 56 bis (dichiarazione di responsabilità) che va compilato dall'interessato al termine del periodo di disoccupazione (180 giorni) e restituito all'istituto previdenziale.

Parimenti va compilato e restituito immediatamente in caso di avviamento al lavoro.


INDENNITA' ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI (Lavoratori precari)

Questo particolare tipo di indennità è stato introdotto dal Decreto Legge n. 86/88, convertito nella Legge n. 160/88.

Per beneficiare di questo tipo di indennità occorrono i seguenti requisiti:

1) far valere nel corso dell'anno solare almeno 78 giorni di attività lavorativa;

2) avere una anzianità assicurativa presso l'I.N.P.S. risalente a prima del 31 dicembre di due anni precedenti a quello per cui si chiede l'indennità.

In particolare quest'anno può presentare la domanda il lavoratore che ha effettuato almeno 78 giorni di lavoro nel 2007 (periodo 1/1/2007 - 31/12/2007) e ha lavorato almeno una settimana prima del 31/12/2005

Per raggiungere i 78 giorni oltre a quelli effettivamente lavorati, vanno considerati anche i giorni in cui si sono verificate assenze per ferie, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio o comunque verificatesi per altra causa, purché retribuite, coperte di contribuzione obbligatoria e comunque relative ad un periodo complessivamente considerato come lavorativo (Messaggio I.N.P.S. n. 13256 del 31/12/98)

Se l'orario contrattuale settimanale è articolato su 5 giorni, in presenza di settimana piena di lavoro, vanno considerati 6 giorni di lavoro. Devono altresì essere computate le festività infrasettimanali e le domeniche purché effettivamente lavorate.

L'indennità è pari al 35% della media delle giornate lavorate nel 2007 per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni fino ad un massimo di 180 giorni (art. 1 comma 26, Legge 24 dicembre 2007, n. 247).

Vengono indennizzati i giorni effettivamente lavorati fino a 180 giornate, oltre tale limite, i giorni risultanti dalla differenza tra 360 e il numero delle giornate lavorate.
In caso di assenze dovute a ferie, malattia, ecc. vengono indennizzate solo le giornate effettivamente lavorate. Spetta anche l'assegno per il nucleo familiare.

Per aver diritto a percepire questa speciale indennità non è necessario che il lavoratore risulti attualmente disoccupato né che sia iscritto all’elenco anagrafico dei lavoratori disoccupati.


INDENNITA' SPECIALE EDILE

Per ottenere questo tipo d'indennità è necessario avere un'anzianità contributiva di 10 mesi o 43 settimane di lavoro prestato nel settore dell'edilizia e bisogna essere stati licenziati per riduzione di personale.

La misura dell’indennità è pari all'80% della retribuzione con un limite massimo mensile e viene corrisposta per 90 giorni (se coesistono i requisiti per l’indennità ordinaria vengono erogati altri 5 mesi di indennità ordinaria; 9 mesi per gli ultracinquantenni.

La domanda può essere presentata entro due anni dalla data del licenziamento e l'indennità inizierà a decorrere dal giorno successivo alla data del licenziamento se il lavoratore si iscrive nelle liste previste dal decreto legislativo 181/2000 ed ha dato la propria disponibilità ad una occupazione immediata, entro 7 giorni dal licenziamento, altrimenti dalla data di iscrizione nelle predette liste.

La domanda può essere presentata indifferentemente all’I.N.P.S o al Centro per l’Impiego ma è sempre necessario iscriversi nelle liste previste dal decreto legislativo 181/2000 ed aver dato la propria disponibilità ad una occupazione immediata.


INDENNITA' PER LAVORATORI RIMPATRIATI

Per la prima erogazione di questo speciale tipo di indennità non sono richiesti requisiti di assicurazione e di contribuzione minimi; per conseguire una nuova ed analoga prestazione occorre un periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui almeno 7 effettuati all'estero.

L’indennità erogata è pari al 30% delle retribuzioni convenzionali mensili fissate annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro del Tesoro.

L'indennità viene erogata per 180 giorni detratto il periodo indennizzato in base a norme o accordi internazionali.

Per la presentazione della domanda non è previsto alcun termine di decadenza, però il rimpatrio deve avvenire entro 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto stagionale e l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto dal decreto legislativo 181/2000 deve avvenire entro 30 giorni dalla data del rimpatrio o, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto.

L'indennità decorre dal giorno del rimpatrio.

La domanda può essere presentata indifferentemente all’I.N.P.S o al Centro per l’Impiego ma è sempre necessario iscriversi n elle liste previste dal decreto legislativo 181/2000 ed aver dato la propria disponibilità ad una occupazione immediata.



INDENNITA' PER LAVORATORI DELLA COMUNITA' EUROPEA

Per aver diritto a percepire questa indennità è necessario aver acquisito un diritto alle prestazioni nel Paese di provenienza.

Un adempimento molto importante da tenere presente è il seguente: occorre effettuare l'iscrizione nelle liste previste dal decreto legislativo 181/2000 ed dare la propria disponibilità ad una occupazione immediata entro 7 giorni dalla data alla quale l'interessato non è più disponibile per i servizi dell'impiego del Paese di provenienza.

Per adempiere a questa incombenza è sufficiente presentarsi presso il nostro Centro, esibire un documento che attesti l'identità, autocertificare il domicilio eletto in Italia, fornire i dati anagrafici e sottoscrivere il Modello C/ISCRIZIONE che l'impiegato compilerà.

La domanda d'indennità può essere presentata indifferentemente all’I.N.P.S o al Centro per l’Impiego ma è sempre necessario iscriversi nelle liste previste dal decreto legislativo 181/2000 ed aver dato la propria disponibilità ad una occupazione immediata.

Alla domanda è necessario allegare il formulario E 303 o comunicare la denominazione e l'esatto indirizzo dell'istituzione estera competente in materia di prestazioni di disoccupazione.


INDENNITA' PER I LAVORATORI AGRICOLI

Sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria (art. 1 DPR n. 1049/70) i lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle dipendenze di terzi, anche se esercitano una attività agricola in proprio, in via sussidiaria, limitatamente alle categorie dei SALARIATI FISSI, BRACCIANTI,, GIORNALIERI DI CAMPAGNA, PICCOLI COLONI e COMPARTECIPANTI FAMILIARI E INDIVIDUALI.

Il diritto all'indennità di DISOCCUPAZIONE ORDINARIA sorge per questi lavoratori con una iscrizione negli elenchi nominativi di almeno DUE ANNI (ma l'anzianità può essere conseguita anche con lavoro non agricolo, a condizione comunque che vi sia l'iscrizione negli elenchi per l'anno per il quale si chiede la prerstazione): l'anno per il quale è richiesta l'indennità e quello precedente.

E' inoltre necessario che nei due anni costituiti da quello della domanda e da quello immediatamente precedente vi sia un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri (con prevalenza comunque di quella agricola in caso di contribuzione mista).

Per chi ha conseguito il diritto alla sola indennità ordinaria e non anche al trattamento speciale, la prestazione è corrisposta per un numero di giornate pari al numero delle giornate lavorate in settore agricolo e non agricolo alle dipendenze di terzi nell'anno solare sino ad un massimo di 180 giornate annue.

Sono esclusi dal diritto all'indennità di disoccupazione i lavoratori che esercitano in via normale o prevalente attività agricola o non agricola di carattere autonomo, nonché i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, gli artigiani ed i commercianti.

La domanda d'indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo successivo al 31 dicembre dell'anno cui la stessa si riferisce.

La domanda va presentata direttamente all'INPS che normalmente invia al domicilio del lavoratore il modello di domanda già precompilato.

L'assegno è pari al 27% della retribuzione media percepita.

Per i lavoratori agricoli con rapporto a tempo determinato è previsto, in luogo dell'indennità ordinaria di disoccupazione, un TRATTAMENTO SPECIALE (artt. 25 e 26, legge n. 457/72 e art. 6, Legge 812/73) quando abbiano effettuato un minino di giornate non inferiore a 151 nell'anno civile al quale si riferisce il trattamento speciale. Le condizioni richieste per la concessione del trattamento speciale di disoccupazione agricola sono le stesse elencate sopra per la concessione dell'indennità ordinaria per i lavoratori agricoli.

Le giornate indennizzabili sono date dalla differenza fra il numero fisso di 270 e le giornate lavorate entro, peraltro, il limite massimo indennizzabile di 90 giorni. L'importo del trattamento speciale è del 66% della retribuzione percepita dal lavoratore, con riferimento alle retribuzioni medie stabilite per ogni provincia in base all'art. 28, DPR n. 488/68.

Per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate nell'anno è prevista la concessione, fino ad un massimo di 90 giornate, di un trattamento speciale d'importo pari al 40% della retribuzione media convenzionale stabilita per ciascuna provincia.

I trattamenti speciali anzidetti vengono aumentati delle quote degli assegni per il nucleo familiare eventualmente spettanti per i familiari a carico.

Essi sono incompatibili con qualsiasi pensione diretta da lavoro autonomo o dipendente.

Gli impiegati addetti

Bottone Rocco

0776839824


Cicci Oriana
0776839823


Di Ruscio Roberto
0776839865


Lucchetti Giovanni

0776839824