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Assunzioni da parte dello Stato e degli Enti pubblici

Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Articolo 16

L'assunzione da parte delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per le relative sedi periferiche, delle province, dei comuni, e delle aziende sanitarie locali, č effettuata tramite il Centro per l'Impiego.

Questo tipo di assunzione riguarda solo i lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto specifico titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali č richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

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Gli impiegati addetti

Belli Anna
0776839813


Bottone Rocco
0776839824

Modelli