Assunzioni da parte dello Stato e degli Enti pubblici
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Articolo 16
L'assunzione da parte delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici
non economici a carattere nazionale, per i posti da ricoprire nei ruoli periferici e per le relative sedi
periferiche, delle province, dei comuni, e delle aziende sanitarie locali, č effettuata tramite il Centro
per l'Impiego.
Questo tipo di assunzione riguarda solo i lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia
previsto specifico titolo professionale e da inquadrare nei livelli per i quali č richiesto il solo requisito
della scuola dell'obbligo.

0776839813
