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13/12/11 - Proroga incentivi per l'assunzione di lavoratori in mobilità o titolari dell'indennità di disoccupazione.

La legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, prevede:
- Riduzione della quota di contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti, limitatamente all'anno 2010, a favore di chi assuma lavoratori titolari dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età (art. 2, comma 134, legge 23 dicembre 2009, n. 191).
Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
- Prolungamento della riduzione contributiva, a favore di chi assuma lavoratori in mobilita' o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianita' contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010 (art. 2, comma 134, legge 23 dicembre 2009, n. 191).
Il beneficio è riconosciuto per le assunzioni, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.
- Incentivi pari all'indennita' che sarebbe spettata al lavoratore assunto, per ogni mensilita' o quota di mensilita' residue rispetto a quelle gia' percepite, a favore di chi assuma lavoratori titolari dell'indennita' di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazione edile (art. 2, comma 151, legge 23 dicembre 2009 n. 191).
L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Il datore di lavoro deve effettuare apposita domanda all'I.N.P.S. entro il mese successivo alla pubblicazione delle istruzioni dell’I.N.P.S.
L’incentivo viene concesso secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro, essendo irrilevante la priorità nella presentazione delle domande.
Messaggio I.N.P.S. n. 29897 del 26/11/10

Tali interventi sono prorogati per l'anno 2011 con le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il medesimo anno 2010.
(Legge 13 dicembre 2010, n. 220 - Art. 1 - Co. 33).

Tali interventi sono prorogati per l'anno 2012 dall'art. 33, co. 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

13/12/11, Simonelli

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