Dalla pagina iniziale
10/10/11 - Testo unico dell'Apprendistato
Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in vigore dal 25/10/11, definisce l'apprendistato un contratto di lavoro a tempo indeterminato
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto di principi quali,
per esempio, la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale; il divieto di retribuzione a cottimo;
la presenza di un tutore aziendale.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti
in numero non superiore a 3. Tale disposizione non si applica alle imprese artigiane.
Tre sono le tipologie previste:
a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni
e fino al compimento del 25mo anno di età; la durata del contratto non può essere superiore, per la sua componente formativa, a 3 anni ovvero
4 nel caso di diploma quadriennale regionale. La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome.
b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; per i soggetti in possesso
di una qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal 17mo anno di età. Gli accordi interconfederali e i contratti
collettivi stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente
formativa, non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto
di apprendistato, anche a tempo determinato.
c) Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale il contratto può essere stipulato a partire dal 17mo anno di età. La regolamentazione e la durata è rimessa alle Regioni,
per i soli profili che attengono alla formazione; in assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato è rimessa
ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli Istituti tecnici e professionali
e le Istituzioni formative o di ricerca.
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità.
Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell’università
e della ricerca, previa intesa con le Regioni e le Province autonome, definisce gli standard formativi per la verifica dei percorsi
formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.
Decreto legislativo n. 167/11
10/10/11, Simonelli
