DOCUMENTAZIONE - LEGGI
Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61
"Attuazione
della direttiva 97/81/Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997,
relativa allaccordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dallUNICE, dal CEEP e dalla CES".
VISTI gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
VISTA la direttiva 97/81/CE
del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa allaccordo
quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dallUNICE, dal
CEEP e dalla CES;
VISTA la legge 5 febbraio
1999, n. 25, recante: " Disposizioni per ladempimento
di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia
alle Comunità europee (legge comunitaria 1998)" ed in
particolare larticolo 2, nonché lallegato A alla
citata legge n. 25 del 1999;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio
2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle pari opportunità, per la
funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 (Definizioni)
1. Nel rapporto di
lavoro subordinato lassunzione può avvenire a tempo pieno
o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende:
a) per "tempo
pieno" lorario normale di lavoro di cui
allarticolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni, o leventuale minor orario
normale fissato dai contratti
collettivi applicati;
b) per "tempo
parziale" lorario di lavoro, fissato dal contratto
individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque
inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per "rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui
la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in
relazione allorario normale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in
relazione al quale risulti previsto che lattività
lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o
dellanno;
e) per "lavoro
supplementare" quello corrispondente alle prestazioni
lavorative svolte oltre lorario di lavoro concordato fra le
parti ai sensi dellarticolo 2, comma 2, ed entro il limite
del tempo pieno.
3. I contratti collettivi
nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati
dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui
allarticolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, con lassistenza dei sindacati che
hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale
applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo
parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità
indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a
determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica
prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali
implicazioni di carattere retributivo della stessa.
4. Le assunzioni a termine,
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a
tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 2 (Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale)
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui allarticolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dellassunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui allarticolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sullandamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dellorario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e allanno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui allarticolo 3, comma 7.
Art.3 (Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche)
1. Il datore di
lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai
sensi dellarticolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo,
stipulato dai soggetti indicati nellarticolo 1, comma 3,
che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore
di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno; ove la
determinazione è effettuata in sede di contratto collettivo
territoriale o aziendale è comunque rispettato il limite
stabilito dal contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore
di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in
relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a
tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
3. In attesa delle
discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando
quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare
è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata
dellorario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi
non superiori ad un mese e da utilizzare nellarco di più
di una settimana.
Leffettuazione di
prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il
consenso del lavoratore interessato. Leventuale rifiuto
dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro
supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la
facoltà per i contratti collettivi di cui al comma 2 di
applicare una percentuale di maggiorazione sullimporto
della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione
al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in
proposito dallarticolo 4, comma 2 lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che
lincidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli
istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata
convenzionalmente mediante lapplicazione di una
maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la
singola ora di lavoro supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate
di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei
rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti
collettivi di cui allarticolo 1, comma 3, i limiti
trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998,
n.409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata
della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro
supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai sensi del comma 2 comportano lapplicazione di
una maggiorazione del 50 per cento sullimporto della
retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I contratti
collettivi di cui allarticolo 1, comma 3, possono elevare
la misura della maggiorazione; essi possono altresì stabilire
criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo
parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento
nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro
supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando
lindicazione nel contratto di lavoro della distribuzione
dellorario con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese ed allanno, i contratti collettivi, di cui
allarticolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro
interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in
ordine alla sola collocazione temporale della prestazione
lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a fronte
delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione,
rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi
dellarticolo 2, comma 2.
8. Lesercizio da
parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta
in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del
comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad
una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto,
nella misura fissata da contratti collettivi di cui al medesimo
comma 7.
9. La disponibilità allo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del
comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al
contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della
data di stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al
comma 10, delle modalità di esercizio della stessa, nonché di
quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore
potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla
denuncia lindicazione di una delle seguenti documentate
ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di
tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario
pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività
lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta,
potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi
dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì
accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di
lavoro. I contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i
criteri e le modalità per lesercizio della possibilità di
denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e
possono, altresì, individuare ulteriori ragioni obiettive in
forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al
comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al
preavviso.
11. Il rifiuto da parte del
lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e
lesercizio da parte dello stesso del diritto di
ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun
caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della
denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del datore di
lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa inizialmente concordata ai sensi dellarticolo 2,
comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità
di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione
temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale,
osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13. Leffettuazione di
prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure
lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma
7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a
tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di
assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste
dallarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile
1962, n. 230. I contratti collettivi di cui allarticolo 1,
comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono
prevedere la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad
altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite
dalla legislazione vigente.
14. I centri per
limpiego e i soggetti autorizzati allattività di
mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui
rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori
interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale
informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10,
11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del contratto di
lavoro. Per i soggetti di cui allarticolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di
detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini
dellapplicazione della norma di cui al comma 12, lettera
b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando
lapplicabilità immediata della disposizione di cui al
comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di
lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale,
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza
prevista e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 4 (Principio di non discriminazione)
1. Fermi restando
i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve
ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a
tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione
stabiliti dai contratti collettivi di cui allarticolo 1,
comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. Lapplicazione del
principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo
parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo
pieno comparabile in particolare per quanto riguarda
limporto della retribuzione oraria; la durata del periodo
di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di
astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata
del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di
malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;
lapplicazione delle norme di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; laccesso ad
iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di
lavoro; laccesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di
calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai
contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi
quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. I contratti collettivi di cui
allarticolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la
durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione
del posto di lavoro in caso di malattia qualora lassunzione
avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale;
b) il trattamento del
lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per
quanto riguarda limporto della retribuzione globale e delle
singole componenti di essa; limporto della retribuzione
feriale; limporto dei trattamenti economici per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. Resta
ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per i
contratti collettivi, di cui allarticolo 1, comma 3, di
prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di
emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia
effettuata in misura più che proporzionale
Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale)
1. Il rifiuto di
un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a
tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto
di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non
costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo
delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del
lavoratore con lassistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore
medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale
nellunità produttiva, convalidato dalla direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante
dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente
decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di
personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a
riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori
assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive
site entro 100 Km. dallunità produttiva interessata dalla
programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a
mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è
prevista lassunzione, dando priorità a coloro che, già
dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di
precedenza nellassunzione a tempo pieno potrà essere fatto
valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi
familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore
anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza
riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata
della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di
personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso
ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dellimpresa, ed a prendere
in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta
del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro
dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di
cui allarticolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di
cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi
previsti dallarticolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere
riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata
dellorario previsto dal contratto di lavoro a tempo
parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e
non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano
ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo,
assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad
incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento
alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula
dei predetti contratti.
Art. 6 (Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale)
1. In tutte le
ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario laccertamento della
consistenza dellorganico, i lavoratori a tempo parziale
sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in
proporzione allorario svolto, rapportato al tempo pieno
così come definito ai sensi dellarticolo 1, con
arrotondamento allunità della frazione di orario superiore
alla metà di quello pieno.
2. Ai soli fini
dellapplicabilità della disciplina di cui al titolo III
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i
lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere,
quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa
Art. 7 (Applicabilità nel settore agricolo)
1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Art. 8 (Sanzioni)
1. Nel contratto
di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta a fini
di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la
prova per testimoni nei limiti di cui allarticolo 2725 del
codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a
tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del
lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in
cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata.
Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le
prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data
suddetta.
2. Leventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui allarticolo 2, comma 2, non comporta la
nullità del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora
lomissione riguardi la durata della prestazione lavorativa,
su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza
fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
lomissione riguardi la sola collocazione temporale
dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalità
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo
parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi
di cui allarticolo 3, comma 7, o, in mancanza, con
valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua
necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a
tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attività
lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il
periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il
lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla
retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del
rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per
iscritto un clausola elastica in ordine alla sola collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale,
osservandosi le disposizioni di cui allarticolo 3. In luogo
del ricorso allautorità giudiziaria, le controversie di
cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di
arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro
di cui allarticolo 1, comma 3.
3. In caso di violazione da
parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui
allarticolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza
fra limporto della retribuzione percepita e quella che gli
sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno
nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione
alla Direzione provinciale del lavoro, di cui allarticolo
2, comma 1, secondo periodo, comporta lapplicazione di una
sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore
interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi
sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione
dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Art. 9 (Disciplina previdenziale)
1. La retribuzione
minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei
contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro
settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui
allarticolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e dividendo limporto così ottenuto per il numero
delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto
collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il
nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per
lintera misura settimanale in presenza di una prestazione
lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di
ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in
diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti
assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore
lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare
lattività principale per gli effetti dellarticolo 20
del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo
familiare sono corrisposti direttamente dallINPS. Il comma
2 dellarticolo 26 del citato Testo Unico è sostituito dal
seguente: "Il contributo non è dovuto per i
lavoratori cui non spettano gli assegni a norma
dellarticolo 2.".
3. La retribuzione da
valere ai fini dellassicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo
parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di
lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su
base oraria in relazione alla durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima
oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per
lassicurazione di cui al presente comma è stabilita con le
modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della
determinazione dellammontare del trattamento di pensione si
computa per intero lanzianità relativa ai periodi di
lavoro a tempo pieno e proporzionalmente allorario
effettivamente svolto lanzianità inerente ai periodi di
lavoro a tempo parziale.
Art. 10 (Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
1. Ai sensi
dellarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto, ove non
diversamente disposto, si applicano anche ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fermo restando
quanto previsto da disposizioni speciali in materia e, in
particolare, dallarticolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dallarticolo 6 della legge 28 maggio 1997, n. 140,
dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dallarticolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
dallarticolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le amministrazioni hanno
lobbligo di addebitare al dirigente responsabile le
conseguenze patrimoniali derivanti dalleventuale
applicazione dellarticolo 8, qualora la violazione sia
dovuta a dolo o colpa grave.
Art. 11 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati: a) larticolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; b) la lettera a) del comma 1 dellarticolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonché larticolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 12 (Verifica)
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dellarticolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e allesigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini delleventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui allarticolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.